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Novità fiscali relative al regime CFC - Ernst & Young - Luxembourg

Novità fiscali relative al regime CFC

Di John Hames e Frank Muntendam*, Ernst & Young, Luxembourg  
InfoItalie (Magazine trimestriel d'information de la Chambre de Commerce Belgo-Italienne - Camera di Commercio Italo-Lussemburghese)
October 2009 

Le società che operano in contesti multinazionali devono avere la necessaria flessibilità per adattarsi a rapidi cambiamenti legislativi ed amministrativi.
Queste sono sempre più spesso forzate a migliorare l’approccio adottato nella gestione delle controversie fiscali ed ad anticipare il più possibile i potenziali contenziosi con le autorità fiscali di differenti Paesi.
In risposta all’evoluzione ed alle difficoltà del corrente contesto economico, infatti, le autorità fiscali di molti Paesi stanno adottando atteggiamenti sempre più sofisticati ed aggressivi al fine di incrementare le entrate fiscali. Questo è proprio quanto si sta verificando in Italia.

Il legislatore italiano ha disciplinato il regime fiscale delle società controllate estere (“regime CFC”) a partire dal periodo d’imposta 2001. Secondo questa normativa, l’esistenza di una società residente all’estero controllata da una società residente in Italia può essere disconosciuta ai fini fiscali italiani se la società estera è localizzata in un Paese incluso nella Black List, e pertanto identificato come paradiso fiscale. 
Il risultato dell’applicazione del regime CFC è che il reddito realizzato dalla società partecipata viene tassato in Italia, incrementando la base imponibile della società residente.

Inoltre, nel contesto delle misure anti-crisi introdotte nel luglio di quest’anno, l’applicazione delle regime CFC è stata inasprita. Il Decreto 78 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 luglio 2009 stabilisce che il regime CFC non si applichi solamente alle società residenti in paradisi fiscali, ma anche a società residenti all’interno della Comunità Europea, incluso tra questi il Lussemburgo.

Sulla base di questa estensione, il regime CFC si applica alle società residenti all’estero controllate da società residenti in Italia quando entrambe le seguenti condizioni sono verificate:

  • sono assoggettate a tassazione effettiva inferiore a  più  della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia, e
  • hanno conseguito  proventi  derivanti  per  più  del  50%  dalla  gestione,  dalla  detenzione  o  dall'investimento  in  titoli, partecipazioni, crediti o altre  attività  finanziarie,  dalla  cessione  o dalla concessione in uso di diritti immateriali  relativi  alla  proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione  di  servizi intragruppo, inclusi i servizi finanziari.

La questione che resta da chiarire è relativa alle società non residenti che abbiano una effettiva sostanza economica, in quanto effettivamente operative nella gestione degli investimenti o della tesoreria di gruppo. La risposta è quanto mai importante, nel momento in cui la versione “estesa” delle regime CFC si applica solo qualora entrambe le condizioni sopra elencate siano verificate.
Le multinazionali italiane, tuttavia, potranno presentare istanza di interpello preventiva all’autorità fiscale, al fine di dimostrare che la società estera non  rappresenta una costruzione  artificiosa  volta  a  conseguire  un  indebito vantaggio fiscale.

In quest’ottica, le autorità fiscali italiane analizzeranno le ragioni economiche della struttura, focalizzandosi sulla effettiva sostanza economica della CFC. Ad oggi non ci sono comunicazioni che armonizzino la nuova disciplina CFC con la precedente normativa, consentendo di capire se la sostanza economica della CFC rappresenti un requisito sufficiente o meno a vincere le presunzioni. Tuttavia esistono direttive pubblicate dall’OCSE, dalla Commissione Europea e casi esaminati dalla Corte di Giustizia Europea  che non possono essere ignorati dall’autorità fiscale italiana nella sua analisi.

Ci sono sottili differenze nei pareri e raccomandazioni pubblicati dalle citate organizzazioni, ed il livello di “sostanza” identificato come sufficiente è anche relativo dalla natura dell’attività svolta. Tuttavia, le seguenti domande ricorrono di frequente:

  • La società opera in uffici di proprietà o condivide spazi con altre società e di quali beni strumentali dispone nei propri locali (telefoni propri, indirizzi fax, personal computers e indirizzi e-mail personali, stampanti, ecc)?
  • Di quanti dipendenti dispone e quale reale potere decisionale hanno questi nell’esecuzione della loro attività quotidiana?
  • I  managers delle società holding/finanziarie gestiscono attivamente gli investimenti e le attività in portafoglio?
  • La maggioranza dei managers/direttori del Consiglio di Amministrazione della CFC è composta da non residenti?
  • La società dispone di conti correnti bancari locali e chi dispone dei poteri di operare su questi conti?
  • Dove viene svolta l’attività amministrativa della società, inclusa l’attività di reportistica, la contabilità e la preparazione delle dichiarazioni fiscali ?
  • Quanto spesso il Consiglio di Amministrazione si incontra fisicamente per prendere decisioni strategiche o operative e dove hanno luogo questi incontri?

L’obiettivo di queste domande è quello di identificare l’effettivo luogo di gestione della CFC. Sfortunatamente, la tecnologia che oggi circonda le attività economiche esercita molta pressione sulla “sostanza” della localizzazione di holding e società finanziarie.
Videoconferenze, teleconferenze, chatrooms interne e scambio di e-mails tecnicamente  consentono alle multinazionali di gestire le attività delle società satelliti anche dall’estero.
Tuttavia, alla luce delle cifre coinvolte nelle strutture di holding e società finanziarie internazionali e dei costi fiscali che potrebbero derivare dalla ripresa a tassazione a livello della società casa madre italiana dei redditi prodotti dalle CFC, occorre porre una forte attenzione sia alla sostanza che al modello di gestione applicabile alle società holding e finanziarie lussemburghesi.

*John Hames, Partner, Ernst & Young Tax Advisory Services
*Frank Muntendam, Partner, Ernst & Young Tax Advisory Services
Si ringraziano Roberta Papa e Christian Schlesser per il loro contributo.

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