EY Tax Talk 2026 Roma, fiscalità d’impresa tra riforma fiscale e sfide globali

Lo scorso 18 marzo presso l’hotel Sina Bernini Bristol di Roma, si è tenuto l’EY Tax Talk 2026 che ha visto il dialogo tra professionisti, imprese e istituzioni chiamati a discutere le principali sfide fiscali che stanno incidendo sulle scelte strategiche delle aziende, tra riforma, quadro internazionale, dazi e gestione del rischio.

L’attrattività fiscale dell’Italia

L’introduzione di Marco Magenta

Marco Magenta, Tax Managing Partner di EY Italia, ha introdotto la mattinata sottolineando il valore del dialogo tra professionisti, aziende e istituzioni, necessario per un approccio integrato sui principali temi fiscali.

Nel suo intervento, dopo aver ringraziato relatori e partecipanti, Magenta ha posto l’accento sull’aumento dell’attrattività dell’Italia per gli investimenti esteri, confermato dall’ultima EY Attractiveness Survey. Nel 2024 il Paese ha registrato una crescita dei flussi di investimento in controtendenza rispetto al dato europeo, un risultato conseguito anche grazie ad una maggiore stabilità normativa, alle semplificazioni introdotte e ad un rapporto più trasparente con l’Amministrazione finanziaria. Un equilibrio che, ha osservato, richiede rigore nelle verifiche senza penalizzare il contribuente virtuoso.

Illustrando i contenuti della giornata, Magenta ha presentato i 4 panel di approfondimento:

  • Fiscalità d’impresa: riforma fiscale e Legge di Bilancio
  • Aggiornamenti fiscali internazionali
  • Dazi e impatti su supply chain e imposte indirette
  • Trend verifiche fiscali: impatto delle sentenze CEDU e gestione del rischio nei rapporti di subappalto

In chiusura, Magenta ha richiamato il ruolo trasversale della tecnologia. Pur essendo ancora in una fase iniziale di maturità, ha osservato come l’intelligenza artificiale stia già trasformando alcune attività, offrendo opportunità di efficientamento per imprese e facendo evolvere, al contempo, il ruolo del fiscalista.

Fiscalità d’impresa tra riforma fiscale, legge di bilancio e prassi

(da sinistra, nel panel moderato da Marco Di Capua, Giacomo Albano, Alberto Trabucchi e Annalisa Cazzato)

Il primo panel, moderato da Marco Di Capua, EY Italia, si è incentrato sulla rilevanza crescente della funzione fiscale nella vita delle imprese, un ambito che oggi incide non solo sulle scelte contabili e dichiarative, ma anche sulla governance e sulla pianificazione strategica. Di Capua ha richiamato l’esigenza di regole stabili, chiare e coerenti nel tempo, ricordando come la legge delega della riforma fiscale del 2023 – in particolare l’articolo 9 – avesse lo scopo di  avvicinare la base imponibile ai valori di bilancio. Un processo che, tuttavia, continua a scontrarsi con interventi frammentati e interpretazioni non sempre convergenti. Da qui il focus del panel: analizzare alcune delle novità più rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio e dai decreti correttivi, con un’attenzione particolare ai loro effetti operativi.

Giacomo Albano, Partner Tax, EY Italia, ha fornito una panoramica della manovra di bilancio. La reintroduzione dell’iperammortamento in sostituzione del meccanismo del credito d’imposta che ha caratterizzato il sistema degli incentivi agli investimenti degli ultimi anni – ha spiegato – risponde più a logiche di gettito che a un disegno di riforma; l’iperammortamento, in effetti, penalizza le imprese in perdita e diluisce il beneficio in un orizzonte temporale più ampio rispetto al triennio del credito d’imposta. Va invece valutata positivamente la previsione di  un orizzonte di applicazione fino al 2028, che consente alle imprese di pianificare la politica di investimenti in un orizzonte temporale più ampio. Il primo tentativo di limitare l’agevolazione ai beni prodotti nell’UE è stato rapidamente superato, ripristinando una disciplina più lineare. Albano si è poi soffermato sulle modifiche alla dividend exemption e alla participation exemption: l’introduzione delle soglie del 5% e dei 500.000 euro, che potrebbe incidere sulle scelte di governance delle holding, interviene su un regime rimasto stabile per vent’anni (NDR tali modifiche oggi venute meno con il DL 38/2026 che ha ripristinto la disciplina previgente). In chiusura, Albano si è soffermato su due ulteriori interventi: il rinvio di Plastic Tax e Sugar Tax e l’introduzione, dal 2028, di una ritenuta sulle operazioni commerciali B2B, destinata a richiedere rilevanti adeguamenti ai sistemi amministrativi delle imprese.

Il contributo di Annalisa Cazzato, EY Italia, ha riportato l’attenzione su un tema che da anni solleva complessità applicative: la correzione degli errori contabili. Dopo una fase in cui il DL 73/2022 aveva riconosciuto la rilevanza fiscale immediata del componente emergente dall’errore, il correttivo IRES ne ha ristretto significativamente l’ambito: oggi la rilevanza fiscale è ammessa solo se la correzione avviene entro l’approvazione del bilancio successivo, per errori classificati come non rilevanti e in assenza di verifiche in corso. In tutti gli altri casi torna l’obbligo di dichiarazione integrativa. Una misura che amplia l’ambito soggettivo – includendo anche imprese non in derivazione rafforzata – ma che riduce le semplificazioni operative e riapre, in molti casi, i termini di accertamento. Cazzato ha definito il sistema come un equilibrio fragile tra semplificazione e cautela, segnalando come molte criticità siano destinate a essere chiarite dalla prassi.

Alberto Trabucchi, Condirettore Generale e Direttore Fiscalità d’Impresa, Assonime, ha infine proposto una lettura sistemica, concentrata sullo “stato di salute” del principio di derivazione a tre anni dalla legge delega per la riforma fiscale, che aveva delineato un rafforzamento dello stesso. Il quadro che emerge è complesso: la disciplina degli interessi passivi rischia di creare consolidati “a tre velocità” tra banche, assicurazioni e industriali, rendendo necessarie norme puntuali per la circolazione delle eccedenze. La fiscalità dei titoli obbligazionari, in particolare il riferimento al MOT, introduce un doppio binario difficile da gestire: la svalutazione di BTP può non essere deducibile se il MOT è invariato, mentre un derivato OTC consente la piena deduzione, generando effetti distorsivi. Più positivo, pur con alcuni limiti, il giudizio sulle modifiche introdotte alla disciplina delle commesse, uno dei punti di maggiore coerenza con il rafforzamento della derivazione. Restano invece alcune criticità su OIC 34 e OIC 16, soprattutto nel diverso trattamento di penali e premi. Trabucchi ha richiamato anche gli effetti della eliminazione della possibilità di rateizzazione delle plusvalenze su beni strumentali – che, pur rispondendo al principio di derivazione, rischia di penalizzare in particolare le imprese di minori dimensioni – e della mancata deducibilità degli avviamenti per i soggetti IAS/IFRS, che sta incidendo sulle scelte di M&A e sta riducendo il ricorso ai riallineamenti. Il rischio, ha concluso, è quello di rincorrere la forma anziché la sostanza economica, allontanandosi dal principio che dovrebbe guidare l’intera riforma.

Aggiornamenti di fiscalità internazionale

(da sinistra verso destra: Emiliano Zanotti, Marco Iuvinale, Barbara Damin e Daniele Ascoli)

Il secondo panel, moderato da Daniele Ascoli, Partner Tax, EY Italia, ha approfondito i principali sviluppi della fiscalità internazionale nel nuovo contesto post‑pandemico, segnato da modelli di lavoro transnazionali e da una cooperazione multilaterale sempre più complessa. Ascoli ha introdotto il confronto evidenziando tre prospettive complementari: quella del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato da Marco Iuvinale; quella della mobilità internazionale delle persone fisiche, affidata a Barbara Damin, Partner Tax, EY Italia; e la visione corporate e international tax dal desk di New York, portata da Emiliano Zanotti, Partner Tax, EY Italia. Un quadro, ha ricordato, in cui la diffusione del lavoro da remoto e la mobilità dei talenti impongono di ripensare le regole che presiedono alla configurazione della stabile organizzazione e alla tassazione delle imprese globali.

Marco Iuvinale, Direttore Rapporti Fiscali Internazionali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha illustrato la revisione del Commentario OCSE del 2025, che interviene sul tema dell’“home office”. Il nuovo testo chiarisce che la prestazione da remoto svolta dal dipendente presso la propria abitazione, quando avviene per scelta personale, non supera determinate soglie temporali – con un riferimento indicativo al 50% del tempo lavorato – e non risponde a esigenze commercialispecifiche, non determina automaticamente l’insorgenza di una stabile organizzazione. Si tratta di un passo avanti verso una maggiore certezza, ha osservato Iuvinale, ma non ancora sufficiente: la diffusione del fenomeno varia tra Paesi e la disciplina presenta ancora zone d’ombra. L’OCSE, attraverso l’inclusive framework e una recente consultazione pubblica, sta raccogliendo dati per valutare interventi più ampi, mentre la Commissione Europea potrebbe proporre misure volte a facilitare gli adempimenti in materia fiscale e previdenziale. L’Italia, dal canto suo, ha già introdotto strumenti come l’investment management exemption, ma per una soluzione stabile serviranno standard condivisi e modifiche ai trattati.

Partendo dall’esperienza delle aziende, Barbara Damin ha ricordato come il lavoro da remoto sia ormai una leva strategica per attrarre competenze qualificate, con richieste crescenti di flessibilità sia da parte dei talenti più giovani sia di figure esperte che scelgono di trasferirsi all’estero. L’Italia sta diventando sempre più attrattiva anche grazie a regimi fiscali dedicati agli high net worth individuals. I chiarimenti del Commentario e gli aggiornamenti dei trattati – come l’accordo Italia‑Svizzera che consente fino al 25% di lavoro da remoto mantenendo il regime dei frontalieri, o l’accordo Francia‑Belgio con soglie fino al 50% – contribuiscono a delineare un quadro più prevedibile. Damin ha richiamato anche gli impatti indiretti della Global Minimum Tax: i dipartimenti HR sono chiamati a fornire dati sul costo del personale in formato standardizzato, elemento che rende necessario un loro coinvolgimento sin dalle prime fasi dei progetti di compliance.

Emiliano Zanotti ha fornito la prospettiva statunitense, osservando che molti gruppi USA si interrogano sul rischio di stabile organizzazione nel caso di home office con riferimento alla permanenza in Italia di manager americani. Le imprese intendono adottare criteri prudenziali, ma non possono impedire ai propri talenti di lavorare dall’estero per non comprometterne la retention. Zanotti ha richiamato poi un rischio non coperto dal nuovo Commentario in tema di home office: quello legato all’agency permanent establishment, frequente, tra gli altri, nei gruppi italiani che avviano attività negli Stati Uniti e inviano management dall’Italia. Anche brevi permanenze in USA, se associate a contatti commerciali locali, possono determinare una stabile organizzazione come agente dipendente al di là del concetto di home office, in un Paese che presenta un doppio livello di rischio: federale e statale, con alcuni Stati particolarmente aggressivi nella tassazione delle attività cross-border.

Dazi e revisione della supply chain

(da sinistra verso destra: Domenico Borzumato, Alessandra Di Salvo, Emma Greco e Nicoletta Mazzitelli)

Il terzo panel della mattinata, moderato da Nicoletta Mazzitelli, EY Italia, è stato dedicato al tema dei dazi e alla revisione della supply chain, con un approccio multidisciplinare che ha messo in dialogo diritto doganale, fiscalità internazionale, transfer pricing e IVA. Mazzitelli ha ricordato come la nuova stagione aperta dall’amministrazione Trump con il progressivo disallineamento dagli orientamenti del WTO, abbia riportato al centro dell’attenzione un ambito tradizionalmente poco presidiato dai tax director. I dazi, storicamente delegati a logistica e spedizionieri, hanno oggi un impatto diretto sui costi lungo l’intera catena del valore, dal procurement alla distribuzione, imponendo alle imprese una riflessione strutturata sulle scelte di organizzazione della supply chain e sui relativi effetti fiscali.

Alessandra Di Salvo, Partner Tax e Italy Global Trade Leader, EY Italia, ha ricostruito il quadro giuridico statunitense, a partire dalla recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha dichiarato illegittime alcune misure tariffarie introdotte dal Presidente Trump, facendo riferimento all’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), rilevando che la Costituzione americana riserva al Congresso americano il potere di istituire i dazi doganali, illustrando le modalità operative per il loro recupero nonché anticipando le ulteriori misure americane potenzialmente illegittime. Tuttavia, ha sottolineato Di Salvo l’attenzione delle imprese italiane deve concentrarsi sui dazi introdotti dall’Amministrazione Trump ai sensi della Section 232 (ossia misure del 50% su acciaio, alluminio e un’ampia gamma di prodotti derivati, del 25% su automobili e componentistica, fino a dazi del 200% in assenza di prova dell’origine del bene) e altre misure ESG (come Labor Force, CBAM, EUDR, Plastic Tax, F-gas etc.). In questo contesto, un uso esteso di qualsiasi rimedio e soluzione doganale – in materia di classificazione doganale, origine non preferenziale (“Made In”) e regimi speciali (come il deposito doganale e perfezionamento attivo in UE) - diventano una vera e propria leva di competitività per contenere il maggior carico daziario derivante da tali misure e prevedere per tempo le implicazioni doganali derivanti dalle politiche di transfer pricing.

Dal punto di vista della fiscalità internazionale, Domenico Borzumato, Partner Tax, EY Italia, ha evidenziato come l’aumento dei dazi stia imponendo un cambio di paradigma anche ai responsabili fiscali. Se in passato i dazi erano trascurati perché non incidevano sull’effective tax rate e avevano aliquote contenute, oggi misure del 15% su valori significativi possono erodere una quota rilevante dell’EBIT, rendendo necessario un presidio diretto da parte della funzione Tax. Borzumato ha ricordato che il dazio dipende da tre variabili – valore doganale, classificazione tariffaria e origine – e che interventi mirati su ciascuna di esse, integrati con scelte di riorganizzazione della supply chain, possono generare risparmi concreti. Tra gli esempi citati: la costituzione di consociate distributrici negli Stati Uniti, che consente di applicare il dazio al transfer price anziché al prezzo di vendita finale; l’utilizzo, ove possibile, della First Sale Rule o di strumenti alternativi come le Foreign Trade Zone; la valutazione del ruolo del transfer pricing nella determinazione dell’origine doganale, soprattutto quando lavorazioni e componenti provengono da più Paesi. In ogni caso, l’introduzione di dazi significativi incide sui margini dei distributori low‑risk, obbligando ad aggiustare il transfer pricing per mantenere coerenza con le politiche di gruppo e con le aspettative delle amministrazioni fiscali.

Emma Greco, Partner Tax, EY Italia, ha completato il quadro dal punto di vista IVA, sottolineando come la crescente volatilità dei prezzi nelle transazioni intercompany e la diffusione degli aggiustamenti di transfer pricing richiedano oggi una maggiore attenzione al loro possibile impatto IVA. Se in passato l’Agenzia delle Entrate ha spesso considerato questi aggiustamenti come mere movimentazioni finanziarie, la più recente prassi amministrativa e alcune pronunce della Corte di Giustizia – in particolare il caso Arcomet – hanno riconosciuto che, in alcune circostanze, l’aggiustamento di transfer pricing può configurarsi come corrispettivo di una prestazione autonoma rilevante ai fini IVA ovvero una variazione del corrispettivo relativo ad operazioni precedenti. Le conclusioni dell’Avvocato Generale nel caso Stellantis Portugal hanno tuttavia introdotto elementi di cautela, ribadendo la necessità di distinguere tra aggiustamenti contrattualmente previsti e interventi unilaterali ex post delle amministrazioni finanziarie. In questo scenario, Greco ha richiamato l’importanza di una documentazione infragruppo accurata, della coerenza con il “transfer pricing interno” previsto dall’articolo 13 del Decreto IVA per le operazioni tra soggetti collegati e della corretta gestione degli adempimenti formali, dalle note di variazione alle implicazioni sul plafond.

Trend verifiche fiscali: Impatto delle sentenze CEDU e gestione del rischio nei rapporti di subappalto

(da sinistra verso destra: Col. Fabrizio Buonadonna, Umberto Iannarilli, Maria Teresa Iannella e Maria Antonietta Biscozzi)

Moderato da Maria Antonietta Biscozzi, Partner Tax, EY Italia, il quarto panel ha affrontato due dei temi oggi più delicati nelle attività di controllo: l’impatto delle recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sugli accessi fiscali e il crescente rischio nei rapporti di appalto e subappalto.

Biscozzi ha ricordato come, nell’ultimo anno, la CEDU abbia pronunciato decisioni che hanno criticato la normativa italiana in materia di accessi, ispezioni e verifiche, ritenendo che l’ordinamento non tutelasse pienamente il diritto al rispetto del domicilio previsto dall’articolo 8 della Convenzione, inteso in senso ampio come luogo in cui si svolge l’attività economica. La prima di queste sentenze, la nota Italgomme, ha spinto il legislatore a intervenire rapidamente sull’articolo 12 dello Statuto del Contribuente, introducendo dal 3 agosto 2025 l’obbligo della cosiddetta “motivazione rafforzata” sia per l’accesso sia per i verbali.

Il colonnello Fabrizio Buonadonna della Guardia di Finanza ha spiegato come la sentenza CEDU abbia generato un ampio dibattito che coinvolge non solo le giurisdizioni nazionali, ma anche le relazioni tra ordinamenti europei. Nel commentare le considerazioni, Buonadonna ha evidenziato che la Corte ha rilevato che molte delle garanzie richieste sono già presenti nel nostro sistema, in particolare nell’articolo 12 dello Statuto. La GdF ha quindi adottato una direttiva interna fondata su quattro pilastri: le istruzioni esistenti (come la direttiva 1/2018), i principi enunciati da Italgomme, le prescrizioni legislative sulla motivazione degli atti e il principio di proporzionalità introdotto nel 2023. La direttiva interpreta le nuove nozioni di “condizioni” e “circostanze” che devono sorreggere l’accesso: le prime riguardano il rischio fiscale ipotizzato; le seconde, le attività da svolgere per verificarlo. Due i criteri guida: l’adeguatezza dell’accesso rispetto all’obiettivo conoscitivo e la sua necessità, ossia l’impossibilità di perseguire lo stesso risultato con mezzi meno invasivi. Un processo dinamico, ha sottolineato Buonadonna, che deve tenere conto della complessità del caso, del patrimonio informativo già disponibile e dell’eventuale adesione del contribuente a regimi di compliance.

Umberto Iannarilli, Partner Tax, EY Italia, ha approfondito i profili giuridici della riforma, ricordando che la nuova disciplina sugli accessi si applica solo agli atti formati dopo il 3 agosto 2025, senza retroattività. La CEDU aveva richiesto una tutela preventiva, ma il processo tributario non consente di impugnare autorizzazioni e verbali: la tutela rimane quindi ex post, contestando l’avviso di accertamento fondato su elementi acquisiti senza adeguata motivazione, grazie alla norma dello Statuto che sancisce l’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. È un passaggio culturale rilevante, che richiama l’integrazione dei diritti fondamentali del contribuente nelle attività ispettive.

Biscozzi ha poi evidenziato un trend crescente nelle verifiche: la riqualificazione degli appalti di servizi in somministrazione illecita di manodopera, soprattutto in settori “labour intensive” come logistica, GDO e moda. Lo schema tipico prevede subappalti a cooperative “a vita breve”, caratterizzate da mancati versamenti di IVA e uso di strutture fittizie. Le conseguenze per il committente possono essere significative: IVA indetraibile per operazioni soggettivamente inesistenti, indeducibilità IRES e IRAP per nullità dei contratti di appalto, oltre a possibili risvolti penali legati anche al caporalato.

Maria Teresa Iannella, Partner Law, EY Italia, ha completato il quadro affrontando il tema dal punto di vista della gestione preventiva del rischio. Nel suo intervento ha rimarcato che esternalizzare fasi del ciclo produttivo non significa esternalizzare anche le responsabilità. La vigilanza sull'intera filiera degli appalti e subappalti rimane in capo al committente, il quale - pur non potendo ingerirsi nell'autonoma organizzazione dell'appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori - è tenuto ad esercitare i necessari controlli al fine di prevenire, per quanto possibile, il rischio di ricorso a forme di somministrazione irregolare di manodopera ovvero di interposizione illecita.

L’appalto è un tema di governance e richiede il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali quali le Risorse Umane, il Legale e il Corporate Tax al fine di ridurre i rischi sistemici connessi alla filiera di appalti. Iannella ha, in particolare, evidenziato la necessità di strutturare processi di controllo e monitoraggio fondati su criteri di qualificazione dei fornitori sostanziali - e non su meri adempimenti formali privi di effettività - al fine di garantire una verifica concreta e continuativa sull'affidabilità dei soggetti coinvolti nella filiera. Il profilo di rischio si intensifica ulteriormente nell'ipotesi di ricorso al subappalto ove la vigilanza del committente deve essere proporzionalmente rafforzata e declinata in misure operative strutturate.

Buonadonna, in chiusura, ha confermato che la Guardia di Finanza, nelle attività ispettive, valuta l’effettività dei modelli adottati dalle aziende; ciò che conta è la sostanza dei controlli, non la loro mera esistenza formale.