Moderato da Maria Antonietta Biscozzi, Partner Tax, EY Italia, il quarto panel ha affrontato due dei temi oggi più delicati nelle attività di controllo: l’impatto delle recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sugli accessi fiscali e il crescente rischio nei rapporti di appalto e subappalto.
Biscozzi ha ricordato come, nell’ultimo anno, la CEDU abbia pronunciato decisioni che hanno criticato la normativa italiana in materia di accessi, ispezioni e verifiche, ritenendo che l’ordinamento non tutelasse pienamente il diritto al rispetto del domicilio previsto dall’articolo 8 della Convenzione, inteso in senso ampio come luogo in cui si svolge l’attività economica. La prima di queste sentenze, la nota Italgomme, ha spinto il legislatore a intervenire rapidamente sull’articolo 12 dello Statuto del Contribuente, introducendo dal 3 agosto 2025 l’obbligo della cosiddetta “motivazione rafforzata” sia per l’accesso sia per i verbali.
Il colonnello Fabrizio Buonadonna della Guardia di Finanza ha spiegato come la sentenza CEDU abbia generato un ampio dibattito che coinvolge non solo le giurisdizioni nazionali, ma anche le relazioni tra ordinamenti europei. Nel commentare le considerazioni, Buonadonna ha evidenziato che la Corte ha rilevato che molte delle garanzie richieste sono già presenti nel nostro sistema, in particolare nell’articolo 12 dello Statuto. La GdF ha quindi adottato una direttiva interna fondata su quattro pilastri: le istruzioni esistenti (come la direttiva 1/2018), i principi enunciati da Italgomme, le prescrizioni legislative sulla motivazione degli atti e il principio di proporzionalità introdotto nel 2023. La direttiva interpreta le nuove nozioni di “condizioni” e “circostanze” che devono sorreggere l’accesso: le prime riguardano il rischio fiscale ipotizzato; le seconde, le attività da svolgere per verificarlo. Due i criteri guida: l’adeguatezza dell’accesso rispetto all’obiettivo conoscitivo e la sua necessità, ossia l’impossibilità di perseguire lo stesso risultato con mezzi meno invasivi. Un processo dinamico, ha sottolineato Buonadonna, che deve tenere conto della complessità del caso, del patrimonio informativo già disponibile e dell’eventuale adesione del contribuente a regimi di compliance.
Umberto Iannarilli, Partner Tax, EY Italia, ha approfondito i profili giuridici della riforma, ricordando che la nuova disciplina sugli accessi si applica solo agli atti formati dopo il 3 agosto 2025, senza retroattività. La CEDU aveva richiesto una tutela preventiva, ma il processo tributario non consente di impugnare autorizzazioni e verbali: la tutela rimane quindi ex post, contestando l’avviso di accertamento fondato su elementi acquisiti senza adeguata motivazione, grazie alla norma dello Statuto che sancisce l’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. È un passaggio culturale rilevante, che richiama l’integrazione dei diritti fondamentali del contribuente nelle attività ispettive.
Biscozzi ha poi evidenziato un trend crescente nelle verifiche: la riqualificazione degli appalti di servizi in somministrazione illecita di manodopera, soprattutto in settori “labour intensive” come logistica, GDO e moda. Lo schema tipico prevede subappalti a cooperative “a vita breve”, caratterizzate da mancati versamenti di IVA e uso di strutture fittizie. Le conseguenze per il committente possono essere significative: IVA indetraibile per operazioni soggettivamente inesistenti, indeducibilità IRES e IRAP per nullità dei contratti di appalto, oltre a possibili risvolti penali legati anche al caporalato.
Maria Teresa Iannella, Partner Law, EY Italia, ha completato il quadro affrontando il tema dal punto di vista della gestione preventiva del rischio. Nel suo intervento ha rimarcato che esternalizzare fasi del ciclo produttivo non significa esternalizzare anche le responsabilità. La vigilanza sull'intera filiera degli appalti e subappalti rimane in capo al committente, il quale - pur non potendo ingerirsi nell'autonoma organizzazione dell'appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori - è tenuto ad esercitare i necessari controlli al fine di prevenire, per quanto possibile, il rischio di ricorso a forme di somministrazione irregolare di manodopera ovvero di interposizione illecita.
L’appalto è un tema di governance e richiede il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali quali le Risorse Umane, il Legale e il Corporate Tax al fine di ridurre i rischi sistemici connessi alla filiera di appalti. Iannella ha, in particolare, evidenziato la necessità di strutturare processi di controllo e monitoraggio fondati su criteri di qualificazione dei fornitori sostanziali - e non su meri adempimenti formali privi di effettività - al fine di garantire una verifica concreta e continuativa sull'affidabilità dei soggetti coinvolti nella filiera. Il profilo di rischio si intensifica ulteriormente nell'ipotesi di ricorso al subappalto ove la vigilanza del committente deve essere proporzionalmente rafforzata e declinata in misure operative strutturate.
Buonadonna, in chiusura, ha confermato che la Guardia di Finanza, nelle attività ispettive, valuta l’effettività dei modelli adottati dalle aziende; ciò che conta è la sostanza dei controlli, non la loro mera esistenza formale.